Italy - Italia
Link utili:
- ELI - European Legislation Identifier (ELI) (https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html ).
- Normattiva: banca dati italiana ufficiale, testuale, in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi statali numerati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 1861 ad oggi ( https://www.normattiva.it/ ).
Normativa e Appunti di Diritto:
* Codici:
** Codice Civile - C.C. (link ELI):
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile - Entrata in vigore: 19/4/1942 - GU n.79 del 04-04-1942.
Accordi prematrimoniali. La Cassazione (ordinanza Sez. VI civile, n.11923 del 13/04/2022) conferma il passo indietro già fatto sul contenuto degli accordi prematrimoniali validi in Italia. E' nullo il patto con cui un coniuge si impegna a versare all'altro una somma di denaro in caso di futura separazione (nel caso di specie, mezzo milione di euro per l'eventuale futuro scioglimento del matrimonio). La Cassazione la considera una donazione futura, ergo nulla. Si va sempre più indietro nell'ampiezza del contenuto di accordi tra coniugi, togliendo potere al parte stragiudiziale, col rischio di intasare sempre di più i Tribunali. La Cassazione dovrebbe vivere ogni tanto anche nel mondo reale, applicando la legge in base alla società in cui viviamo, e non a quella dell'800 quando fu scritto il "Code Civil".
Libro Quarto - delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo IX - Del mandato
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1703. - Nozione.
"Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra."
Risposta a interpello n. 347/2022 dell'Agenzia delle Entrate: Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del trasferimento di un immobile a titolo gratuito dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante, il quale aveva dato mandato senza rappresentanza di acquistare un immobile. Il trasferimento dell'immobile, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante, in adempimento al mandato senza rappresentanza, è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dal citato articolo 2, comma 47, con applicazione dell'aliquota prevista nella misura dell'8 per cento dal successivo comma 48. Per le suesposte motivazioni, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, del 2 e 1 per cento, rispettivamente ai sensi degli articoli 1 della Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e 10 del medesimo d.lgs.
Libro Quinto - Del lavoro
Titolo V - Delle società
Capo II - Della società semplice
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2257. - Amministrazione disgiuntiva.
E' ammessa la costituzione di usufrutto su quota di società di persone, ma si ritiene prevalente la tesi che non ammetta invece che l'usufruttuario (come qualsiasi altro estraeno alla compagine sociale) possa rivestire la carica di amministratore di società di persone. (CNN - quesito d'impresa 66-2022/I del 8/9/22)
** Codice di Procedura Civile - C.P.C. (link ELI):
REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 - Codice di procedura civile - GU n.253 del 28-10-1940.
TITOLO II - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
CAPO I - Dell'espropriazione forzata in generale
Sezione I - Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
...
Sezione II - Del pignoramento
...
Art. 492. (Forma del pignoramento).
Erronea indicazione immobili. Cassazione, ordinanza 7 marzo 2022, n. 7342, sez. III civile: L'erronea indicazione, negli atti esecutivi, della via di ubicazione dell'immobile costituisce una mera ininfluente inesattezza, tale da non inficiare gli effetti del pignoramento trascritto perché non idonea ad indurre incertezza sull'identità del bene staggito. L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020, Rv. 658885-01). Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere opponibili, di per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento; d'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del 7/11/2013)
* Adozione:
L. 184/1983 (Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia - GU n.133 del 17-05-1983 - Suppl. Ordinario - link ELI)
* Archivio di Stato:
* Bancario
** agevolazioni tributarie:
DPR 601/1973 (DPR 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie - link ELI)
Art. 15. - Operazioni di credito a medio e lungo termine:
" Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. ...
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi."
Art. 17. Imposta sostitutiva
" Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. ...."
** disposizioni generali:
D.Lgs. 385/1993 (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Link ELI)
* C
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* D
**
* Edilizia residenziale pubblica
L. 865/1971 (LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata - GU n.276 del 30-10-1971 - link ELI )
Art. 74. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del
diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
Art. 75. Tutti gli atti di
cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta
fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
DPR 601/1973 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie - GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2 - link ELI )
Art. 32. - Edilizia economica e popolare
Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprieta'.
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro
consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della
legge indicata nel primo comma.
L. 448/1998 (LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. - note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 - GU n.302 del 29-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 210 -
link ELI)
Art. 31 - Norme particolari per gli enti locali
... 9-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché
del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. ...
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in materia di edilizia residenziale pubblica, hanno affermato che la procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti
degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione,
anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011
(13 luglio 2011), e che la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili nei termini di cui all'art. 31, comma 49-quater, della l. n. 448 del 1998.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, e tale vincolo, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sussiste sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001. (Cass. SS.UU. Sentenza n. 21348 del 06/07/2022)
* F
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* G
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* H
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* Immobiliare
D.lgs. 122/2005 (DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 122 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 - note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2005 - GU n.155 del 06-07-2005 - link ELI)
Art. 3. - Rilascio, contenuto e modalita' di escussione della fideiussione
"... 7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni ((dal 1° settembre 2021)), è determinato il modello standard della fideiussione."
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197, il decreto del Ministero della Giustizia 6 giugno 2022 n. 125, contenente il Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria ex articolo 3, comma 7 bis d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, che entrerà in vigore dal 23 settembre 2022.
* Interprete
** disposizioni generali:
- DPCM 10 gennaio 2022 (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2022 - Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile - GU n.81 del 6-4-2022 - link ELI)
* L
**
* M
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* Notariato
** disposizioni generali:
L. 89/1913 (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 - Ordinamento del notariato e degli archivi notarili - Entrata in vigore il 22/03/1913 - GU n.55 del 07-03-1913 - link ELI)
Titolo I.
Disposizioni generali.
Art. 1.
" I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai e' concessa anche la facolta' di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi."
Art. 27.
" Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni."
Art. 28.
" Il notaro non puo' ricevere o autenticare atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti."
Titolo III.
Degli atti notarili
Capo I.
Della forma degli atti notarili.
Art. 47.
"1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due
testimoni.
2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale dell'atto."
Art. 48.
"1. Oltre che in altri casi previsti per legge, e' necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche' qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto."
Art. 49.
"Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni."
Art. 50.
"I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati nell'atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel precedente capoverso, ne' il non sapere o il non poter sottoscrivere."
Art. 51.
"L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA.
L'atto deve contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e' ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo e' inscritto;
3° il nome, il cognome, la paternita', il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese;
4° la dichiarazione della certezza dell'identita' personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantita' delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune
in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identita' degli immobili stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potra' commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo cio' che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere omessa per espressa volonta' delle parti, purche' sappiano leggere e scrivere. Di tale volonta' si fara' menzione nell'atto;
9° la menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca
e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volonta', l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sara' pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12° negli atti contenuti in piu' fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potra' apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non e' necessaria, se l'atto e' stato scritto tutto di sua mano."
Art. 52.
" La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo."
Art. 52-bis.
"1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza."
Art. 53.
" Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prime della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonche' della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.
Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta puo' essere fatta senza la loro presenza per cio' che si riferisce alla identita' delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabili si reputano non avvenute."
Art. 54.
"Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando pero' le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo' essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' stabilito nell'art. 51."
Art. 55.
"Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sara' scelto dalle parti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.
Se sanno o possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovra' porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione."
Art. 56.
" Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51."
Art. 57.
"Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volonta';
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sara' necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente"
Art. 59-bis.
"1. Il notaio ha facolta' di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicita', mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato."
Art. 66.
" Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. ..."
Art. 73.
"1. Il notaio puo' attestare la conformita' all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme."
R.D. 3138/1923 (Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 - Nuovo ordinamento degli archivi notarili - Entrata in vigore: 01/03/1924 - GU n.31 del 06-02-1924 - link ELI)
R.D.L. 1737/1924 (Regio Decreto-Legge 23 ottobre 1924, n. 1737 - Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili - Entrata in vigore: 12/11/1924 - Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102) - GU n.264 del 12-11-1924 - link ELI)
Art. 21.
"Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 81 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono, per ciascuno dei due repertori, compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente, con effetto dal 1° gennaio 1925.
E' abrogata la disposizione dell'art. 72 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto stabilisce che gli atti siano forniti di un indice alfabetico delle parti."
Art. 22
"I certificati repertoriali negativi, prescritti dall'ultimo comma dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, possono eliminarsi dall'archivio dopo che sia avvenuta la ispezione prevista nel successivo art. 128 della legge stessa."
Art. 23
"1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.
2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa."
Art. 23-bis
"1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89."
Art. 24
"La presentazione degli atti, repertori e registri dei notari per le ispezioni stabilite dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n.89, si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima.
Può rilasciarsi copia del verbale in carta semplice a richiesta del notaro cui l'ispezione si riferisce, mediante il pagamento dei diritti di richiesta e di scritturazione.
Il presente articolo entrerà in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-24."
L. 64/1934 (LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64 - Norme complementari sull'ordinamento del notariato - note: Entrata in vigore: 18/02/1934 - GU n.28 del 03-02-1934 - link ELI)
Art. 6.
Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità.
Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.
Il notavo dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.
Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.
Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, e' ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato e' composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
L. 629/1952 (LEGGE 17 maggio 1952, n. 629 - Riordinamento degli Archivi notarili - GU n.140 del 19-06-1952 - link ELI)
Art. 1.
L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha
ordinamento e gestione finanziaria separati.
Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune.
Art. 3.
Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.
Tutti gli altri atti, di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli Archivi notarili, debbono essere
versati agli Archivi di Stato.
Successivamente al primo, il versamento avverra' ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.
L. 340/2000 (LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1999 - Entrata in vigore: 9-12-2000 - GU n.275 del 24-11-2000 - link ELI)
Art. 36. (Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui e' prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorita' giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione
cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformita' agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
D.Lgs. 150/2011
(DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. - Entrata in vigore: 06/10/2011 - GU n.220 del 21-09-2011 - link ELI)
R.D.L. 2124/1924 (REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2124 - Modificazioni alla circoscrizione notarile - Entrata in vigore: 05/01/1925 - Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102) - GU n.3 del 05-01-1925 - link ELI )
L. 1365/1926 (LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365 - Norme per il
conferimento dei posti notarili
- Entrata in vigore: 03/09/1926 - GU n.192 del 19-08-1926 - link ELI )
Art. 1
I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura
dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'.
...
Art. 7
I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del 75 anno di eta', con decreto Reale.
R.D. 1953/1926 (REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1953 - Disposizioni sul
conferimento dei posti di notaro
- Entrata in vigore: 27/11/1926 - GU n.274 del 27-11-1926 - link ELI)
L. 358/1970 (LEGGE 25 maggio 1970, n. 358 - Modifica delle norme concernenti la documentazione delle
domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio - GU n.151 del 18-06-1970 - link ELI)
L. 239/1973 (LEGGE 18 maggio 1973, n. 239 - Nuove disposizioni in materia di assegnazione di
posti nei concorsi notarili
- GU n.136 del 26-05-1973 - link ELI)
L. 197/1976 (LEGGE 30 aprile 1976, n. 197 - Disciplina dei
concorsi per trasferimento
dei notai - GU n.124 del 12-05-1976 - link ELI)
L. 45/1983 (LEGGE 18 febbraio 1983, n. 45 -
Riammissione
all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati -
link ELI)
* O
**
* P
** Professioni:
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005 - link ELI).
* Q
**
* R
**
* S
**
* Tributario
** agevolazioni tributarie:
DPR 601/1973 (DPR 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie - link ELI)
*** Edilizia residenziale pubblica
L. 865/1971 (LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata - GU n.276 del 30-10-1971 - link ELI )
Art. 74. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del
diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
Art. 75. Tutti gli atti di
cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta
fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
DPR 601/1973 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie - GU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2 - link ELI )
Art. 32. - Edilizia economica e popolare
Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprieta'.
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro
consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della
legge indicata nel primo comma.
** disposizioni generali:
L. 212/2000
(Legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Entrata in vigore: 1-8-2000 - GU n.177 del 31-07-2000 - link ELI)
L.212/2000 - art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale - link).
** Imposta di registro:
DPR 131/1986 (DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - link ELI)
Non è pregiudicata l’agevolazione “prima casa” se, dopo l’acquisto effettuato con il beneficio fiscale, l’acquirente risolve, per mutuo consenso, una precedente donazione con la quale si era reso impossidente e, quindi, aveva conseguito il presupposto per ottenere la tassazione agevolata della compravendita (Agenzia Entrate - Risposta a interpello 158/2020)
Sospensione termini tra 23.02.2020 e 31.03.2022.
Normativa: art. 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021, art. 24 D.L. 23/2020, art. 3 comma 11-quinquies D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, art. 3 comma 5-septies L. 25 febbraio 2022 n. 15
** Imposta sulle successioni e donazioni:
La Cassazione conferma quanto già detto in tema di coacervo. Non si tratta di uno strano animale mitologico, ma della somma di "donatum" e "relictum" ai fini del calcolo dell'imposta di successione. La Cassazione, con ordinanza 30 marzo 2022 n. 10171, conferma inammissibile considerare il "donatum" nella base imponibile dell'imposta di successione. Ergo si duplica la franchigia a disposizione, se utilizzata prima (in vita) come donazione e, dopo (alla morte) come patrimonio lasciato in successione "mortis causa". (Cassazione, ordinanza 30 marzo 2022 n. 10171, sez. VI-T)
** plusvalenza:
L. 266/2005, comma 496 (LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006 - (GU n.302 del 29-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 211 - link ELI)
"496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia."
CASO: acquisto di appartamento A, che viene poi ristrutturato e diviso in due unità A1 e A2, vendute separatamente, con due atti notarili in due momenti temporali separati, sempre entro i cinque anni dall'acquisto del bene A.. Come e quando si calcola la plusvalenza ai fini dell'imposta sostitutiva?
Vi sono due tesi:
(1) calcolare ad ogni singolo atto la plusvalenza realizzata, con una proporzione tra prezzo di acquisto e metri quadrati venduti.
(2) Pagare l'imposta sostitutiva in considerazione della vendita dell’intero (che in caso di frazionamento si ha solo con la vendita dell’ultima parte). La ritengo la tesi migliore. In caso contrario si rischia di pagare una cifra maggiore o minore, in quanto non si può essere certi del reale realizzo totale (magari non venderò mai la seconda parte, oppure la vendo a prezzo minore, e pertanto non ho realizzato alcuna plusvalenza). A ciò si aggiunga la responsabilità del venditore che da incarico al notaio di pagare l'imposta sostitutiva (che viene pertanto pagato in misura maggiore, poiché somma l’intero, e viene calcolato in modo matematico e non sulla base di un criterio scelto di proporzione fatto dalle parti), sulla base di dichiarazioni e delle fatture dal medesimo rilasciate, che confluiscono tutte nel modello fornito dall'Agenzia delle Entrate (link modello - poi trasmesso telematicamente dal notaio all'Agenzia delle Entrate). In esso ovviamente, nell’impossibilità di segnalare tutti i titoli, si segnala l’ultimo, che è quello da cui scaturisce la plusvalenza.
** prezzo-valore:
L. 266/2005, commi 497,498 (LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006 - (GU n.302 del 29-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 211 - link ELI)
" 497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono
esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986."
* U
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* V
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